L’accesso civico, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e successivi aggiornamenti, riguarda dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione da parte delle società a partecipazione pubblica non di controllo.
Richiedendo un accesso civico il cittadino ottiene la pubblicazione sul sito istituzionale della Società di informazioni che la stessa aveva l’obbligo di pubblicare e che sono state omesse o pubblicate parzialmente.
La richiesta può essere formulata da chiunque ritenga disatteso questo diritto, e va presentata al Responsabile Amministrazione o alla Direzione Generale.
È possibile presentare l’istanza compilando il modulo in calce presentandolo alla Segreteria presso la sede societaria; spedendolo per posta ordinaria presso la sede legale della Società o inviandolo a segreteria@aqm.it.
Per informazioni o chiarimenti chiamare il 030 9291711.
Per l’accesso civico il Responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrazione.
Il procedimento inizia con la presentazione dell’istanza secondo le modalità sopra indicate, conformemente alla completezza documentale e informativa richiesta dal modulo di istanza, e deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, o dalla ricezione della medesima, se successiva.
Con l’istanza di accesso civico, il richiedente identifica i dati, le informazioni o i documenti di cui sia stata omessa la pubblicazione o che siano stati pubblicati in modo incompleto o in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 33/13.
L’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non va motivato, ed è gratuito.
Il Responsabile del procedimento, in caso di accoglimento dell’istanza di accesso civico, provvede a pubblicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti nella sezione Società Trasparente del sito web istituzionale della Società, dandone comunicazione al richiedente e indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Se il documento, l’informazione o il dato sono già stati precedentemente pubblicati, il responsabile comunica al richiedente il collegamento ipertestuale a cui sono reperibili.
Il provvedimento di diniego dell’istanza di accesso civico deve essere congruamente motivato, con riferimento alla normativa vigente in materia di trasparenza e comunicato al richiedente.
In caso di ritardata o mancata risposta, il sollecito può essere inviato dal richiedente all’attenzione della Direzione Generale, all’email danielalini@aqm.it.