La Redazione del Bilancio Integrato come Strumento di Gestione della Compliance
La Redazione del Bilancio Integrato come Strumento di Gestione della Compliance. Di Enrico Pintucci – Partner AQM per i Modelli 231.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 stabilisce l’obbligatorietà per gli enti di interesse pubblico e per le imprese di grandi dimensioni di redigere, a decorrere dall’esercizio finanziario 2017 e pertanto con riferimento alla chiusura di bilancio che avverrà nei primi mesi del 2018, una relazione illustrativa di carattere non finanziario, nella quale indicare il modello di gestione e di organizzazione delle attività d’impresa, i principali rischi generati e subiti dalle politiche di gestione, i risultati prodotti da tutto ciò che costituisce capitale non finanziario ed i relativi indicatori.
Le disposizioni in questione scaturiscono, come molti altri adempimenti societari, da direttive comunitarie e si fondano sulla constatazione che i report finanziari tradizionali non soddisfino pienamente i bisogni conoscitivi di tutte le “parti interessate”.
L’ambito dell’informativa è infatti molto ampio, investendo i temi ambientali, sociali, la qualità del personale, il rispetto dei diritti umani, le misure adottate contro la corruzione.
La finalità è dunque quella di far comprendere a tutti i portatori d’interesse i benefici che possano trarre dal valore creato nel tempo dall’organizzazione aziendale. L’effetto significativo derivante da questo documento sarà inoltre costituito dalla capacità di accrescere la fiducia degli stakeholder, dei consumatori, dei fornitori e degli investitori sulla capacità di individuare i rischi connessi all’attività d’impresa.
Per quanto quest’obbligo riguardi esclusivamente gli enti di interesse pubblico e le imprese di grandi dimensioni, è lecito ritenere che possa risultare di grande utilità anche per chi applica un sistema di gestione sulla responsabilità sociale, più o meno basato sulle linee guida ISO 26000, poiché la redazione di questo bilancio integrato può costituire il momento per un riesame dei propri sistemi di gestione, così trasformandolo in un potente strumento periodico di verifica del sistema di controllo interno.
L’associazione tra bilancio integrato e sistema di responsabilità sociale porta a considerare come il processo di valutazione dei rischi non possa essere più limitato agli aspetti strettamente legati ai valori monetari ed al patrimonio aziendale da proteggere, ma debba ormai essere esteso a tutti i fattori che attribuiscono un valore sociale all’azienda.
Valori etici, rispetto della legalità e capacità di contribuire al benessere sociale sono infatti divenuti componenti essenziali della qualità di un’organizzazione aziendale e, per molti aspetti, anche elementi di competitività aziendale.
L’informativa non finanziaria contribuirà anche a valorizzare l’utilizzo dei Modelli 231 in materia di responsabilità da reato delle imprese. Il decreto 254 in materia di obblighi di informativa di carattere non finanziario precisa infatti che dovranno essere fornite informazioni sul modello aziendale di organizzazione e di gestione delle attività di impresa, ivi inclusi i Modelli adottati in base al decreto 231.
E’ importante che per la prima volta il Modello 231 venga indicato come coincidente con il sistema di organizzazione aziendale e, pertanto, non più come un meccanismo di regole e controlli costituente un sistema di gestione a se stante, finalizzato esclusivamente a prevenire la commissione di determinati reati e di esonerare le aziende dalle responsabilità derivanti dalla commissione degli stessi da parte di loro appartenenti.
Obbligando alla descrizione delle politiche praticate dalle imprese in materia di “due diligence”, con un richiamo quindi anche al Quality Management, dei risultati conseguiti tramite di esse e dei relativi indicatori di prestazione di carattere non finanziario, nonché dei principali rischi connessi a tali temi e che derivano dalle attività d’impresa concernenti i rapporti commerciali e le relazioni esterne, il bilancio integrato condiziona l’azienda ad una reportistica più ampia e qualitativa anche sulla compliance a quanto disposto dalla 231.
In sostanza, l’informativa sinora tutta interna al rapporto tra Organismo di Vigilanza e Organi sociali dovrà confluire nella dichiarazione di carattere non finanziario che è di responsabilità esclusiva dell’Organo amministrativo. Ciò significa che l’Organo apicale sarà tenuto ad una valutazione critica complessiva sull’adeguatezza dei presidi di controllo previsti dal Modello 231 e sulla loro effettività.
Le considerazioni in precedenza espresse permettono quindi, con riferimento alla 231, di valutare alcuni accorgimenti validi anche per le aziende non obbligate al rispetto della compilazione del bilancio non finanziario previsto dal decreto 254.
Sembra, ad esempio, opportuno che le aziende che abbiano sinora adottato Modelli 231 limitati ai rischi relativi alla sicurezza e all’ambiente estendano la sua applicazione anche alle attività amministrative e commerciali per caratterizzare lasua efficacia come modello organizzativo generale dell’impresa.
Inoltre lo sviluppo di una dichiarazione di carattere non finanziario, anche se non obbligatoria, potrebbe arricchire il processo di verifica sull’idoneità e l’efficacia dei Modelli 231 da parte dell’Organismo di Vigilanza, il quale potrebbe, proprio attraverso i contributi alla formazione di questo bilancio integrativo, caratterizzare non solo le funzioni di garante del vertice aziendale in termini più significativi, ma anche il rapporto spesso confuso con il Collegio sindacale ed i Revisori Legali, ove previsti.
In conclusione, l’applicazione di un bilancio a carattere non finanziario può rappresentare un valido strumento sia di controllo interno che di trasparenza sulla compliance anche da parte delle PMI.