MOCA: Materiali ed Oggetti destinati al Contatto con gli Alimenti
MOCA: Materiali ed Oggetti destinati al Contatto con gli Alimenti. Il 2 aprile 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 29/2017 del 10 febbraio, ovvero la “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) […] in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”.
Tutti gli operatori del settore coinvolti nella filiera di produzione, trasformazione, importazione e commercializzazione dei MOCA dovevano, entro il 31 luglio, dichiarare la propria attività all’autorità sanitaria territorialmente competente.
Gli adempimenti riguardano:
- le aziende che producono o trasformano materiali destinati al contatto con alimenti;
- le imprese produttrici di macchinari industriali destinati al contatto con alimenti;
- le aziende che si occupano della realizzazione di packaging, imballaggi, contenitori, arredi e mobilio destinati a contenere prodotti alimentari;
- i produttori di stoviglie, posate, pentole, casalinghi, elettrodomestici ed altri oggetti destinati ad entrare a contatto con alimenti.
In particolare l’Art. 6 definisce che, per consentire l’effettuazione di controlli ufficiali, gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti devono comunicare, all’autorità sanitaria territorialmente competente, gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale (negozio).
Nella gestione delle attività del mondo MOCA è importante la figura del Business Operator
MOCA: Materiali ed Oggetti destinati al Contatto con gli Alimenti
E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000 per gli operatori economici che non hanno adempiuto nei termini agli obblighi previsti.
Inoltre il D. Lgs 29/2017 introduce sanzioni amministrative (salvo che il fatto non costituisca reato) per la violazione del Regolamento (CE) n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004 riguardante i MOCA e n. 2023/2006 del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione degli stessi (GMP – Good Manufacturing Practices).
Regolamento n. 1935/2004
Il principio alla base del Regolamento n. 1935/2004, direttamente applicabile a tutte le imprese del settore, è che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto – direttamente o indirettamente – con i prodotti alimentari, devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
Il Regolamento si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, allo stato di prodotti finiti:
- che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari;
- che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine;
- di cui si prevede che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari.
Il Regolamento non si applica:
- ai materiali e agli oggetti forniti come oggetto di antiquariato;
- ai materiali di ricopertura o di rivestimento che fanno parte dei prodotti alimentari;
- agli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.
Lungo tutta la filiera dei MOCA, per gli operatori del settore è dunque fondamentale assicurare e garantire la conformità di ciascun prodotto, seguendo le GMP e confrontandosi con le normative in vigore. Tutti i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità del produttore, da mostrare in caso di controllo da parte delle Autorità competenti.
Tra le altre disposizioni del Regolamento n. 1935/2004 rientrano:
- etichettatura: l’elaborazione di un’adeguata etichetta assicura la rintracciabilità del materiale od oggetto e difende sia consumatore che produttore;
- documentazione di supporto: documenti e rapporti di prova relativi ad analisi di laboratorio, necessari a dimostrare quanto dichiarato nella dichiarazione di conformità;
- rintracciabilità: un buon sistema di tracciabilità dei materiali deve essere garantito in tutte le fasi del processo per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità. Una garanzia maggiore sia per l’azienda che per il cliente.
Regolamento n. 2023/2006
Il Regolamento n. 2023/2006, che interessa maggiormente la gestione interna dell’azienda, stabilisce le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) per i gruppi di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Gli operatori del settore sono tenuti a istituire e attuare un sistema di assicurazione della qualità e il conseguente controllo dello stesso, provvedendo all’elaborazione e alla conservazione della relativa documentazione.
Il Regolamento si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti, sino ad e ad esclusione della produzione di sostanze di partenza.
Per dimostrare la conformità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti, e per non incorrere nelle sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 29/2017, ciascuna azienda interessata nella filiera di produzione, trasformazione, importazione e distribuzione di MOCA deve:
- dichiarare la propria attività all’Autorità sanitaria territorialmente competente;
- istituire e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità e relativo controllo, garantendo che le operazioni di fabbricazione siano svolte nel rispetto delle norme sulle GMP (Good Manufacturing Practices);
- elaborare e/o farsi rilasciare dai produttori/fornitori la dichiarazione di conformità dei materiali, che deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell’azienda e deve essere supportata da idonea documentazione (documentazione di supporto);
- garantire un efficace sistema di rintracciabilità che permetta di ricostruire il percorso dei materiali lungo tutta la filiera;
- garantire un’adeguata etichettatura o identificazione che assicuri la rintracciabilità del materiale in oggetto.
Per ricevere ulteriori informazioni utili e approfondire la normativa riguardante i MOCA, relativi regolamenti, obblighi e sanzioni previste:
Tel: 0309291784 – E-mail: valentinalombardi@aqm.it