I Riferimenti a NormeTecniche Nei Protocolli Limitano le Valutazioni Discrezionali dei Giudici sull’Idoneità dei Modelli 231
Modelli 231 Valutazioni Idoneità – Norme Tecniche
di Enrico PINTUCCI
partner AQM per la consulenza e la formazione sui Modelli 231
Come noto, in materia di applicazione dei Modelli 231 non esistono termini di riferimento specifici che permettano alle aziende di verificare la compliance dei propri sistemi di prevenzione e controllo al dettato legislativo. Le linee guida di Confindustria, pur essendo particolarmente utili per indirizzare le scelte aziendali, non riescono a soddisfare questa esigenza. Questa difficoltà di predeterminare il contenuto dei Modelli ha lasciato margini troppo ampi al sindacato dell’ autorità giudiziaria, con la conseguenza di limitare pesantemente l’applicazione delle esimenti e, al tempo stesso, scoraggiare molte PMI sull’applicazione del Modello stesso.
La fonte più indicativa per valutare la compliance è tuttora costituita dagli indirizzi espressi dalla giurisprudenza che, in talune sentenze, indica criteri sulla presunzione di idoneità dei Modelli 231, meritevoli di particolare attenzione.
Nella sentenza sul caso Impregilo ( n. 4677 del 2014 ) la Cassazione ha, per esemplificare, negato che il giudice possa impiegare come parametro di valutazione personali convincimenti in quanto il decreto 231 delinea agli articoli 6 e 7 il contenuto essenziale del Modello che legittima la possibilità per ciascuna impresa di mutuare le prescrizioni organizzative dai principi della logica e della consolidata esperienza ossia, in particolare, dalla disciplina di settore, dalle linee guida delle associazioni di categoria o dalle best practice nazionali ed internazionali. Ne consegue che i Modelli organizzativi idonei sono quelli che impegnano le migliori conoscenze, consolidate e condivise nel momento storico in cui è commesso l’illecito e calate nella specifica realtà organizzativa di ciascuna impresa, sulla base di metodi e tecniche di abbattimento dei rischi specifici individuati tramite l’applicazione di norme tecniche di settore.
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Corso D.Lgs 231/01 e Reati Sicurezza sul Lavoro
Modelli 231 Valutazioni Idoneità – Norme Tecniche
Sempre la Cassazione, nella pronuncia sulla vicenda Thyssenkrupp ( sentenza n. 38343 del 2014 ) ha sottolineato il concetto che il magistrato non possa fare riferimento a costruzioni retrospettive di regole non riconoscibili al momento dei fatti.
L’introduzione nel 2008 dei reati commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ha per la prima volta introdotto nella valutazione di idoneità dei Modelli il valore attribuibile alle disposizioni a carattere tecnico relative a questa materia. L’art. 30 del testo unico sulla sicurezza ha infatti riconosciuto un’inedita presunzione di idoneità dei Modelli definiti conformemente alle linee guida Uni-INAIL o al British standard OH SAS 18001 per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. L’introduzione di questa disposizione ha rappresentato la prima tappa di un più ampio processo d’integrazione tra norme tecniche e Modelli 231. L’attività di normazione tecnica, specie quella concernente specifici sottosistemi di gestione, pur rispondendo in molti casi a finalità e contenuti diversi rispetto alla prevenzione dei reati, presenta elementi significativi per l’integrazione nei protocolli dei Modelli 231. Si pensi all’ampio spettro delle disposizioni in materia ambientale, ma anche alle disposizioni in materia energetica, sanitaria, agro-alimentare, solo per fare degli esempi, che rispondono a policy e procedure opportunamente utilizzabili anche come sistema di regole di prevenzione da specifici rischi.
Infatti, il rispetto della normativa tecnica non incide soltanto direttamente sulla prevenzione di determinati reati, ma costituisce anche un presidio di controllo che consente indirettamente l’esercizio di pratiche conformi al rispetto della legalità e dell’etica aziendale.
L’approccio sinergico tra 231 e norme tecniche va quindi visto con favore sia per contenere l’eccessiva proliferazione di procedure e protocolli di diversa natura all’interno della medesima azienda, sia come ausilio specifico nella concreta definizione dei contenuti dei Modelli organizzativi. Basterà effettuare un’analitica rilevazione delle regole e, se presenti, delle procedure applicate nel rispetto delle norme tecniche riferibili all’attività aziendale e richiamarle nei criteri generali di inquadramento dei protocolli aziendali concernenti il Modello 231, senza necessariamente riscriverle. Il risultato produrrà un contenuto documentale complessivo riferibile al Modello aziendale che, oltre ad eliminare margini di discrezionalità sulle valutazioni del magistrato, rifletterà più correttamente e compiutamente il sistema dei controlli interni realmente applicato in azienda.