​Indicazioni di Confindustria sull’Adeguatezza dei Modelli 231 alle Disposizioni sull’Emergenza da Corona Virus

di Enrico PINTUCCI partner AQM per i Modelli 231

Per far fronte ai rischi connessi all’emergenza epidemiologica Confindustria ha recentemente emanato un Position Paper con alcune importanti indicazioni operative in merito all’adeguatezza dei Modelli Organizzativi 231 ed al ruolo degli Organismi di Vigilanza.

Il documento suggerisce alle imprese una riflessione sui rischi che sono chiamate a gestire a seguito dell’emergenza sanitaria con riferimento sia agli adempimenti obbligatori, sia al rispetto dei requisiti e delle modalità richiesti per l’applicazione degli incentivi economici.

Il rischio più rilevante è indiscutibilmente correlato all’esposizione dei lavoratori al possibile contagio nei luoghi di lavoro che estende le cause riconducibili ai reati sulla salute e sicurezza sul lavoro. Per assolvere all’obbligo del rispetto delle misure di tutela Confindustria suggerisce di conformare le proprie attività alle misure di contenimento e di prevenzione del contagio indicate dalle Autorità e contenute in diverse fonti:

  • Decreti legge,
  • Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
  • Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

Il documento non si limita però a sottolineare l’importanza di mantenere questa compatibilità, poiché fa riferimento anche a tutte le fattispecie di reati presupposto riconducibili all’applicazione dei Modelli 231.

Con riferimento alle possibili condotte corruttive sia verso le Pubbliche Amministrazioni, sia verso soggetti privati, le aziende vengono quindi invitate a valutare con la massima attenzione:

– le condizioni per il recupero dei profitti non conseguiti nel periodo dell’emergenza;

– le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali introdotti per gestire i livelli occupazionali;

– la possibilità di partecipare a gare semplificate per la fornitura di DPI;

– le dichiarazioni e certificazioni attestanti il possesso delle condizioni richieste dai vari provvedimenti normativi per la prosecuzione dell’attività produttiva.

In merito alla commissione di reati contro l’industria e il commercio si evidenzia il pericolo di commissione di illeciti sull’acquisizione di beni indispensabili per la prosecuzione delle attività, quali mascherine ed altri DPI.

Vengono poi evidenziati i rischi di irregolare utilizzo di lavoratori di paesi terzi per assenza di permessi di soggiorno o per dipendenza da forme di caporalato.

La difficoltà di reperibilità di risorse finanziarie può avere indotto un’esposizione al rischio di condotte illecite riconducibili ai reati di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio, ovvero ad un maggiore rischio di infiltrazioni criminali, ad esempio per il reperimento di finanziamenti o per il ricorso a subappalti a basso costo.

Non vengono inoltre sottaciuti i rischi di commissione degli illeciti informatici derivanti da un uso non conforme dei dispositivi da parte dei dipendenti in “smart working” e da un utilizzo improprio di software protetti con connessa violazione delle norme in materia di diritti d’autore.

L’esemplificazione riportata può risultare molto utile per una verifica complessiva sull’adeguamento dei presidi di controllo. E’interesse di Confindustria rassicurare le aziende sulla constatazione che il nuovo rischio infettivo non impone la necessità di aggiornamento dei Modelli 231. Peccato che non fornisca indicazioni più precise sulle modalità con cui effettuare i controlli, soprattutto considerato che l’eccezionalità della situazione rende difficile il mantenimento di normali relazioni tra il vertice aziendale, l’Organismo di Vigilanza ed i Responsabili delle funzioni operative.

Appare decisamente insufficiente la raccomandazione fornita agli Organismi di Vigilanza sulla richiesta di adeguati flussi informativi sulle misure concretamente implementate all’interno dell’impresa in chiave anti contagio.

Sarebbe utile ragionare intorno a possibili forme alternative di verifica adottando, ad esempio, strumenti di “control self assessment”. Lo sviluppo di idonee check list che non si limitino a registrare con un si o con un no se siano stati rispettati i requisiti richiesti, ma pongano invece domande più articolate alle singole funzioni operative per rilevare eventuali criticità o proposte di introduzione/modifica dei presidi di controllo adottati potrebbero costituire un valido strumento di verifica a distanza a disposizione degli Organismi di Vigilanza.

AQM ha affrontato la problematica ed è in grado di offrire una consulenza a distanza basata sulla predisposizione di opportune check list di verifica ed un servizio di help desk per contatti e chiarimenti con i vertici aziendali e con gli Organismi di Vigilanza.

Riflessi del CORONA-VIRUS sulle Attività dell’Organismo di Vigilanza

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