Lo scudo dei Modelli Organizzativi 231 contro i reati fiscali

di Enrico Pintucci partner AQM per formazione e consulenza sui Modelli 231

L’articolo 39 della nuova legge in materia fiscale inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità, introducendo, in alcuni casi, anche la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito: la così detta confisca allargata.

In abbinamento alle responsabilità individuali, la legge inserisce un nuovo articolo nel decreto legislativo 231/2001 che estende il catalogo dei reati che costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa degli enti alle seguenti fattispecie:

  • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro e, con sanzioni pecuniarie inferiori, per un passivo inferiore a 100 mila euro;
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, costituiti da operazioni simulate avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti per ridurre le attività od aumentare le passività nelle dichiarazioni relative ai redditi o all’IVA;
  • emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a100 mila euro e, con sanzioni pecuniarie inferiori, per importi inferiori a 100 mila euro;
  • occultamento o distrazione di documenti contabili;
  • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Tutte le sanzioni sono aumentate di un terzo se, a seguito del reato tributario, l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

E’ inoltre opportuno precisare che la confisca allargata potrà applicarsi solo ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge.

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Poiché si tratta di illeciti cui, specie per l’ipotesi di fatture soggettivamente inesistenti, sono potenzialmente esposte le società di ridotte dimensioni in cui non vengono previste adeguate verifiche interne per evitare le responsabilità degli amministratori, l’introduzione di Modelli 231 o l’adeguamento delle procedure amministrative, sommariamente indicate o addirittura escluse dai protocolli aziendali, costituisce lo strumento indispensabile per evitare le pesanti conseguenze economiche per l’azienda sanzionata. Si rammenta che la società può incorrere in sanzioni fino a 500 quote: poiché il valore della quota può variare da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro, l’importo della sanzione erogabile, rispondente al prodotto della singola quota per il numero di quote che il giudice ritenga adeguate, può raggiungere un valore massimo di 774.500 euro (500×1549).

Per controllare possibili comportamenti illegali degli amministratori e dei dipendenti sarà quindi opportuno definire regole aziendali che permettano di conservare traccia dei comportamenti agiti nella buona fede. Potranno costituire per il giudice elementi di mancanza di buona fede l’assenza di sede del fornitore, salvo per acquisti on line, forme di coinvolgimento dell’acquirente di una fornitura che possano emergere da intercettazioni telefoniche, l’assenza di prova del trasporto dei beni acquistati, consistenti pagamenti in contanti, statuti che indichino un oggetto sociale delle attività non compatibile con la fornitura richiesta o fornita, l’esecuzione di operazioni avvenute per soli contatti telefonici, senza esistenza di corrispondenza o contratti, l’assenza di fatturato o di lavoratori dipendenti da parte del fornitore o del cliente documentato.

Ne consegue che risulterà necessario, anche da parte di aziende di limitate dimensioni che non dispongano di procedure scritte, dimostrare la regolarità delle fatture emesse e ricevute, dei documenti di trasporto, dei pagamenti puntuali e tracciati, di ogni altra forma di documentazione giustificativa delle registrazioni contabili, ma anche l’esistenza di criteri e di modalità di contestazione di fatture ritenute irregolari.

Allo scopo di eliminare possibili contestazioni e successivi addebiti da parte della Magistratura sarà quindi indispensabile progettare o aggiornare Modelli organizzativi che costituiscono il solo deterrente volto a disciplinare procedure e controlli interni per la prevenzione dei reati fiscali. Attraverso i Modelli si renderà possibile, ad esempio, garantire una “due diligence” effettiva sulla scelta dei fornitori o applicare processi codificati nella gestione degli incassi e dei pagamenti.

Non si tratta di rivoluzionare la propria organizzazione aziendale, né di attribuire diverse responsabilità ai gestori amministrativi, ma soltanto di eseguire un check sulla valutazione dei rischi e predisporre la tracciabilità di alcuni controlli essenziali tramite evidenze informatiche o cartacee. Questi limitati adempimenti, eventualmente effettuabili con il supporto di chi abbia in precedenza progettato i Modelli 231 già applicati, potranno  evitare alla proprietà  di incorrere in disastrose conseguenze economiche e di immagine per la propria impresa.     

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