Modelli 231 – Questa Volta Parliamo di SPA
di Enrico PINTUCCI partner AQM per i Modelli 231
Chi mi segue da tempo sulle news di AQM sa che la mia attenzione verso l’ottimizzazione e l’efficienza sull’applicazione dei Modelli 231 è stata prevalentemente rivolta al mondo delle PMI. Mi si potrebbe obiettare che la prevalente applicazione dei Modelli 231 si registra ancora nell’ambito delle grandi imprese e, in particolare, delle Spa. Per dette aziende l’articolazione dei rapporti tra proprietà, management e dipendenti rende più complesso l’esercizio dei controlli interni e, quindi, più significativa la ricerca di soluzioni organizzative efficaci anche sull’applicazione dei Modelli.
E’ interessante valutare una recente prospettiva che sta maturando per le aziende industriali e manifatturiere sull’adozione del così detto modello monistico di governance che potrebbe costituire una valida alternativa al modello tradizionale, anche con riferimento all’inquadramento dell’Organismo di Vigilanza.
Il così detto modello tradizionale è caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio sindacale, entrambi nominati dall’Assemblea. Il modello monistico, già diffuso fuori dall’Italia, prevede che le funzioni di controllo siano affidate ad un Comitato interno allo stesso CdA. In sostanza, l’Amministrazione è affidata ad un CdA eletto dall’Assemblea, la funzione di controllo sulla gestione è affidata ad un Comitato interno eletto nell’ambito del CdA ed il controllo contabile è affidato ad un organo esterno che è la società di revisione. Viene quindi eliminato il Collegio sindacale.
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Dal punto di vista legale le società italiane possono scegliere tra i tre modelli richiamati, ma la scelta del monistico è stata sinora effettuata solo da alcune società bancarie o di assicurazione.
Dal punto di vista statutario ed organizzativo potrebbe risultare utile che l’Assemblea nomini il CdA ed attribuisca al Comitato interno anche il ruolo di Organismo di Vigilanza, scelta perfettamente compatibile con il rispetto degli obblighi di autonomia ed indipendenza, poiché le funzioni di controllo affidate al Comitato sarebbero rivolte a verificare in modo permanente l’efficienza della gestione a tutela dei soci, dei creditori e di tutte le altre parti interessate.
Con questa soluzione risulterebbero esercitate in via continuativa sia le funzioni di verifica proprie dell’Organismo di Vigilanza, sia la governance del Consiglio di Amministrazione che vedrebbe rafforzate le funzioni di vigilanza e monitoraggio, in quanto disporrebbe di due separate fonti informative: le informazioni fornite dal management esecutivo e quelle fornite dal Comitato di Controllo.
L’unificazione dell’Organismo di Vigilanza con il Comitato interno risolverebbe la possibile duplicazione dei compiti e l’obiezione della dottrina sull’esclusione dei controlli sulla legittimità degli atti del CdA per effetto dell’assenza del Collegio sindacale, poiché detti controlli potrebbero essere esercitati dall’OdV.
A mio parere appare superata la visione di accountability per cui prima viene la gestione e poi il controllo, sostanzialmente basato solo su verifiche ex post. Gestione e controllo devono ormai essere viste come le due facce della stessa medaglia. Proprio dalle logiche di sviluppo dei Modelli 231 si trae la consapevolezza che il controllo venga visto esso stesso come momento significativo della gestione, mentre sembrerebbe abbandonata una logica di controllo esclusivamente ex post tipica dei Collegi sindacali.
Non vanno perciò sottovalutati i vantaggi derivanti dall’inquadramento suggerito per l’Organismo di Vigilanza che avrebbe precisi obblighi di coordinamento con la società di revisione. Potrebbe così realizzarsi in modo efficiente una circolarità informativa basata sui seguenti presupposti:
- l’OdV fornirebbe alla società di revisione tutte le informazioni derivanti dalle proprie verifiche sulla linea operativa, consentendo al secondo di circoscrivere i propri approfondimenti agli aspetti amministrativi più significativi;
- la società di revisione potrebbe raccogliere le informazioni dal CdA e verificarne l’attendibilità sulla base del rapporto diretto con l’OdV, espressione anche del Comitato interno, il quale avrebbe esercitato i propri controlli in piena autonomia dagli altri Amministratori;
- la società di revisione, in quanto terzo, eserciterebbe un controllo abbinato sull’operato del CdA e dell’OdV, entrambi espressione della governance interna.
La soluzione organizzativa prospettata migliorerebbe la gestione delle informazioni aziendali, migliorerebbe il coordinamento tra l’OdV e la funzione di Internal Auditing e, tendenzialmente, attenuerebbe anche i rischi di una certa “familiarità” nelle scelte delle persone chiamate ad esercitare il controllo sugli Amministratori e sulla gestione aziendale.