Reati Tributari, Punito anche solo il Tentativo
Un Motivo in più per Aggiornare i Modelli 231
di Enrico PINTUCCI partner AQM per i Modelli 231
Il decreto di recepimento della direttiva sulla protezione degli interessi finanziari dell’Unione Europea, approvato il 6 luglio dal Consiglio dei Ministri, la così detta direttiva PIF relativa alla lotta contro la frode, introduce nuove ipotesi di reato riguardo al tentativo di dichiarazione fraudolenta e dichiarazione infedele dell’IVA.
In precedenza, l’art. 6 del decreto legislativo 74/2000 prevedeva che questi delitti non fossero puniti a titolo di tentativo, secondo il principio che intendeva delimitare la rilevanza penale alla sola presentazione delle dichiarazioni. Ora invece il tentativo si applica quando gli atti diretti per commettere i reati di dichiarazione fraudolenta ed infedele siano compiuti anche in territorio estero ai fini di evadere l’IVA, per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. Ne consegue che, se prima della presentazione della dichiarazione si ometta la contabilizzazione di ricavi con IVA evasa non inferiore a 10 milioni di euro, ovvero siano contabilizzate fatture false, sempre con evasione corrispondente al medesimo importo, si avranno i due citati delitti tentati. In ogni caso è però necessario l’elemento della transnazionalità, cioè che i reati vengano commessi anche nel territorio di altro stato membro della Comunità europea nel contesto di frodi internazionali. In pratica, le nuove fattispecie anticipano il perfezionamento del reato a qualunque atto diretto a commettere le irregolarità anziché limitarlo all’atto della dichiarazione.
Oltre all’introduzione del tentativo per alcuni reati tributari, le nuove disposizioni prevedono anche l’ampliamento della responsabilità amministrativa delle imprese ad ulteriori reati tributari. Ricordo che la legge 157/2019 ha già esteso tale responsabilità alle dichiarazioni fraudolente, all’emissione di false fatture, alla sottrazione fraudolenta e all’occultamento di scritture contabili. Ora vengono inseriti anche la dichiarazione infedele IVA, l’omessa dichiarazione IVA e l’indebita compensazione IVA, fattispecie ugualmente caratterizzate dalla transnazionalità.
La previsione della responsabilità amministrativa delle società per questi nuovi reati comporterà la necessità di un pronto aggiornamento dei Modelli Organizzativi 231 che, proprio con riguardo alla prevenzione dei reati fiscali, già introdotti alla fine dello scorso anno, ha subito un rinvio a causa delle emergenze conseguenti al corona virus.
Occorre ricordare che l’aggiornamento dei Modelli 231 consente alle società la non punibilità in caso di commissione di questi reati sia da parte dei vertici che di tutti i dipendenti.
La recente estensione dei reati, in considerazione degli importi evasi previsti, riguarda un numero abbastanza limitato di imprese, ma il complesso delle irregolarità individuate per la materia tributaria interessa la totalità delle imprese.
Con riferimento all’aggiornamento dei Modelli 231 è inoltre opportuno ricordare che il recepimento della direttiva PIF comporta l’estensione della Responsabilità amministrativa anche ai casi di peculato semplice, peculato con errore altrui e abuso d’ufficio, sempre quando dalle condotte derivi un danno per gli interessi finanziari dell’Unione Europea. E’stato infine modificato anche il reato di contrabbando, ora incluso nel decreto 231, attraverso un aumento della pena massima quando i diritti elusi siano oltre i 100.000 euro.
La valutazione dei rischi di commissione di reati fiscali presenta una maggiore complessità rispetto ad altre tipologie di reati presupposto previsti per la responsabilità amministrativa, in quanto è necessario riconsiderare nella loro trasversalità tutte le attività amministrative che possono presentare rischi diretti ed indiretti.
Ha però il vantaggio di essere riconducibile ad una individuazione dei momenti di controllo strutturabili secondo un disegno complessivo che, salvo qualche eccezione, presenta un carattere generalizzabile. Dico questo per far comprendere come la necessaria analisi possa essere riconducibile ad alcune linee guida applicabili a tutte le aziende. Secondo questo approccio può risultare facilitato anche il supporto della consulenza che potrebbe essere limitata ad interventi on line finalizzati alla corretta applicazione e verifica di linee guida. Si rende quindi possibile l’effettuazione di una consulenza in “smart working”, abbinata alla partecipazione ad un corso preliminare formativo sulle problematiche della prevenzione dei reati fiscali.
In tal senso può essere utile prendere visione delle proposte AQM riguardo alla formazione ed alla consulenza offerta in materia di aggiornamento dei Modelli 231 per i reati fiscali.