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Norme Tecniche per le Costruzioni e la Marcatura CE

Norme Tecniche per le Costruzioni e la Marcatura CE. Il settore della fabbricazione di strutture metalliche di carpenteria è stato interessato negli ultimi  anni da importanti cambiamenti dal punto di vista legislativo e normativo, sia a livello nazionale, sia a livello europeo.

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. delle infrastrutture e dei trasporti 17/01/2018), entreranno in vigore il 22 marzo 2023 e pertanto sono ancora applicabili le NTC del 2008, a progetti affidati e contratti firmati fino alla fine dei lavori e al collaudo statico.

Tutti coloro che realizzano strutture in acciaio e pertanto soggetti ai requisiti previsti per i centri di trasformazione nell’ambito degli acciai per carpenteria metallica (§11.3.4.10 del DM 14.01.2008), devono prevedere l’implementazione anche della Marcatura CE secondo UNI EN 1090-1 dei prodotti realizzati.

Secondo tale  norma le imprese che realizzano Strutture Saldate o parti di esse, in acciaio o in alluminio, devono introdurre un Controllo della Produzione (FPC) conforme anche alla norma UNI EN ISO 3834, da sottoporre a verifica da parte di un ente notificato.

Strutture Saldate in Acciaio o in Alluminio

Strutture Saldate in Acciaio o in Alluminio – Norma UNI EN ISO 3834

Norme Tecniche per le Costruzioni e la Marcatura CE

Strutture Metalliche da Posare in Opera Finite Aziende Certificate 1090-1

Strutture Metalliche da Posare in Opera Finite

Norme Tecniche per le Costruzioni e la Marcatura CE

Dichiarazione di Conformità

Il Marchio CE è una dichiarazione di conformità con la quale il fabbricante dichiara che egli ha fornito il prodotto secondo le specifiche che ha descritto nella sua dichiarazione.

Tale dichiarazione deve essere accettata in tutta l’intera Unione Europea e le autorità interessate non possono richiedere altri requisiti alla costruzione del prodotto. EN 1090-1 indica a quali requisiti la dichiarazione di conformità – legata al marchio CE – deve essere conforme, e quali devono essere previsti dalla dichiarazione.

EN 1090-1 non contiene norme che disciplinano la progettazione strutturale e i calcoli delle costruzioni che sono stabiliti nelle rispettive sezioni dell’Eurocodice, mentre i requisiti di costruzione si trovano in EN 1090-2 (strutture in acciaio) e EN 1090-3 (strutture in alluminio).

Certificazione Aziendale in Accordo alla Norma EN 1090

Inoltre dal 1 luglio 2014 non è più possibile immettere sul mercato prodotti rientranti nel Regolamento 305/2011 se sprovvisti di Marcatura CE.

Le aziende artigiane, le imprese, le officine di carpenteria,  tutti coloro che realizzano strutture metalliche devono pertanto ottenere la certificazione aziendale in accordo alla norma EN 1090, attraverso la certificazione del Factory Production Control – FPC.

Infatti il prodotto è coperto dal campo di applicazione della 1090-1 quando:

  • Il prodotto è destinato ad essere incorporato in modo permanente nelle opere da costruzione (strutture e i loro componenti utilizzati per l costruzione di magazzini, fabbriche, tetti, ponti, gru, strutture di ingegneria idraulica e componenti di edifici di uso generale)
  • Il prodotto ha una funzione strutturale in relazione all’opera da costruzione
  • Il prodotto non è coperto da specifica tecnica Europea dedicata.

Le Aziende obbligate ad essere certificate 1090-1 sono quelle che:

  • effettuano lavorazioni di preparazione (taglio, foratura, piegatura, imbastitura, saldatura, assemblaggio) di prodotti strutturali
  • realizzano strutture metalliche da posare in opera una volta finite;
  • realizzano parti di strutture metalliche composte da posare in opera una volta finite;
  • realizzano elementi strutturali;
  • attuano una “pre-lavorazione” di elementi strutturali da posare in opera successivamente;
  • producono carpenteria metallica.

Gazzetta Ufficiale Europea per l’Elenco Aggiornato dei Prodotti

Per Prodotto da Costruzione si intende infatti qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse (a titolo di esempio: prodotti prefabbricati in calcestruzzo , porte, finestre, chiusure oscuranti, cancelli e prodotti correlati , facciate continue/rivestimenti/vetrature strutturali, acciaio per calcestruzzo armato e precompresso e accessori, prodotti per reti fognarie , prodotti e accessori per strutture metalliche , ecc.).

L’elenco aggiornato dei prodotti di cui esistono norme armonizzate e che devono pertanto essere marcati CE viene pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

In particolare, dal 1 luglio 2013 i Fabbricanti ( e cioè qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o marchio) devono accompagnare i prodotti da costruzione con la Dichiarazione di Prestazione DoP (art 4,5,6,7 e allegato III del CPR) ed adeguare l’etichetta di Marcatura CE in accordo ai contenuti dell’art.8 e 9 del CPR.

La documentazione tecnica e la DoP va conservata dal Fabbricante per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato. La dichiarazione di conformità cessa di esistere.

Adempimenti

I Fabbricanti devono garantire che la produzione in serie dei prodotti mantenga la prestazione dichiarata attraverso un sistema organizzato e documentato di controllo della fabbricazione del prodotto stesso.

Dovranno quindi essere predisposte le opportune procedure che assicurino il controllo delle materie prime, dei macchinari, della produzione e dei requisiti del prodotto finito, garantendo che i prodotti siano identificabili attraverso l’apposizione di un numero di tipo, lotto o serie.

I Fabbricanti devono assicurare che il prodotto sia accompagnato da informazioni relativamente alla sicurezza e la sostenibilità ambientale del prodotto stesso, in accordo a quanto stabilito dallo stato membro in cui immettono il prodotto.

I Fabbricanti devono implementare le azioni correttive necessarie se ritengono che il prodotto immesso sul mercato non sia conforme alla DoP o non risponda ai requisiti del Reg. 305/2011.

I Fabbricanti Devono Accompagnare il Prodotto da Informazioni

Il Prodotto Deve Essere Accompagnato da Informazioni Relative la Sicurezza e la Sostenibilità Ambientale

Norme Tecniche per le Costruzioni e la Marcatura CE

Il Fabbricante è tenuto a fornire, in caso di richiesta motivata di un’autorità nazionale, tutta la documentazione necessaria a dimostrare la rispondenza del prodotto alle prestazioni dichiarate ed ai requisiti di cui al Reg. 305/2011.

A supporto della Dichiarazione di Prestazione DoP, il Fabbricante può continuare ad utilizzare il certificato rilasciato prima del 1 luglio 2013 da un Organismo Notificato ai sensi della CPD fino alla data della prima visita ispettiva prevista dopo il 1 luglio 2013.

Le visite ispettive previste dopo il 1 luglio 2013 devono essere eseguite esclusivamente da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011. I prodotti che sono stati messi a disposizione sul mercato prima del 1 luglio secondo la CPD possono essere venduti dai distributori senza alcuna modifica alla documentazione di accompagnamento (Etichetta e Dichiarazione di Conformità) anche dopo il 1 luglio.

Un Fabbricante, anche se già conforme secondo CPD 89/106, che immette un prodotto sul mercato dopo il 1 luglio (art.66) deve redigere la DoP e adeguare l’etichetta di marcatura CE in accordo ai contenuti dell’art.8 e 9 del CPR.

Semplificazioni

Le microimprese (con meno di 10 dipendenti,con un bilancio annuale inferiore ai 2M€) che fabbrichino prodotti per i quali siano applicabili i sistemi 3 e 4. possono sostituire la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo mediante l’uso di metodi diversi o, se in sistema 3, utilizzare le disposizioni relative al sistema 4.

In tal caso il Fabbricante deve dimostrare la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti applicabili mediante una Documentazione Tecnica Specifica nonché dimostrare l’equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate.

Si ricorda che il sistema 3 indica che la DoP prevede che il Fabbricante effettui il controllo della produzione in fabbrica, il laboratorio di prova notificato determini il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal Fabbricante), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.

Mentre con il Sistema 4 l’organismo notificato non ha compiti da svolgere ed è il Fabbricante direttamente che determina il prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto, controlla la produzione in fabbrica.

Inoltre in determinate condizioni di prestazione o nel caso di prodotti fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installati in una singola ed identificata opera di costruzione, il Fabbricante può sostituire le Prove di Tipo o il Calcolo di Tipo mediante la Documentazione Tecnica Appropriata, da far verificare dal Organismo Notificato se si applica il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 1 o 1+ (prodotti rilevati per la sicurezza).

LABORATORIO DI METROLOGIA

AQM dispone di due Sale Metrologiche climatizzate e attrezzate con strumentazioni di ultimissima generazione ed alte performances

Pacchetti di Assistenza Globale alle Imprese

AQM ha elaborato pacchetti di assistenza globale alle imprese per l’adeguamento ai requisiti estremamente vantaggiosi per:

  • assistere l’azienda nella predisposizione della marcatura CE secondo EN 1090
  • prove iniziali e di monitoraggio della produzione (distruttive e non distruttive)
  • formazione del personale
  • qualifica dei saldatori e dei processi di saldatura e del personale di coordinamento
  • implementazione della norma UNI EN ISO 3834 per le parti di riferimento coinvolte
  • implementazione del sistema di gestione qualità con riferimento alla UNI EN ISO 9001.

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Trattamento dei Dati Indentificativi *

Trattamento dei Dati Particolari

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